L’Italia ha violato i limiti sull’inquinamento per circa 10 anni. Così recita la sentenza della Corte europea del 10 novembre che sanziona il comportamento del nostro Paese secondo la Direttiva 2008/50/CE in merito alle politiche ambientali.
La decisione di martedì scorso conclude una procedura della Commissione europea risalente al 2014. Ciò che la Corte ha stabilito viene tra l’altro corroborato dall’ultimo report di Legambiente sull’inquinamento dell’aria nella nostra Penisola (sebbene i parametri ivi adottati siano quelli dell’OMS). Nonostante la breve parentesi legata al COVID-19.
L’Italia ha provato a difendersi dalle accuse mosse dalla Commissione ma le sue argomentazioni non sono state valutate probanti.
Qualche passo indietro: gli articoli in questione
Per poter comprendere la sentenza della Corte urge conoscere quali articoli, afferenti alla direttiva 2008/50, siano oggetto della questione. La presente direttiva del 21 maggio 2008 entra in vigore l’11 giugno di quell’anno ed è relativa “alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”. Gli articoli necessari da tenere a mente per seguire la vicenda giudiziaria sono i seguenti:
–art. 13. Valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana. L’articolo in questione stabilisce che gli Stati membri debbano far sì che i livelli di biossido di zolfo, PM10 (o particolato), piombo e monossido di carbonio non oltrepassino nell’insieme delle loro zone e agglomerati determinate soglie limite;
–art. 20 e 21. Che legiferano su un possibile contributo nell’inquinamento dell’aria di fonti naturali o al processo di salatura e sabbiatura delle strade;
–art. 22. Proroga del termine per il conseguimento e deroga all’obbligo di applicare determinati valori limite. Che stabilisce proroghe all’adempimento della direttiva per le soglie di biossido di azoto, benzene e PM10;
–art. 23. Piani per la qualità dell’aria. Qualora si superino i valori limite lo Stato membro deve adottare dei Piani per farli rientrare.
I valori che l’Italia ha superato in maniera continuativa sono quelli che fanno riferimento al PM10. L’allegato XI, compreso nell’articolo 13, sancisce i seguenti limiti:
Periodo di tempo | Valore limite |
1 giorno | 50 µg/m3, da non superare più di 35 volte l’anno |
Anno | 40 µg/m3 |
Il procedimento contro l’Italia e la violazione dei limiti sull’inquinamento
L’11 luglio 2014 la Commissione, recepiti i dati inviati dalla Repubblica italiana, invia una lettera di messa in mora per la violazione degli articoli 13 e 23. Chiesta una proroga per la risposta, lo Stato italiano risponde contestando la valutazione sull’articolo 23, mentre non eccepisce nulla sul 13. Poiché schiacciato dai dati.
Inoltre, il 16 giugno 2016 la Commissione indirizza una messa in mora complementare per la mancanza di dati precedentemente non inviati dallo Stato, insistendo sulla violazione dei suddetti articoli. Ancora una volta l’Italia cerca di tutelarsi sull’articolo 23, rinunciando alla difesa sul 13.
Successivamente, la Commissione il 28 aprile 2017 esprime un parere motivato dove evidenzia come dal 2008 al 2015 l’Italia abbia violato i valori giornalieri e annuali del PM10. Inoltre, aggiunge come non sia arrivato alcun dato sulla Sicilia nel 2015. Infine, il 13 ottobre 2018 la Commissione propone il ricorso contro la Repubblica italiana.
A questo punto è opportuno seguire su binari paralleli il contenzioso tra Corte e Repubblica italiana per l’articolo 13 e 23.
Violazione dell’articolo 13
La Commissione accusa l’Italia di aver violato “in modo sistematico e continuato” l’articolo 13 della direttiva 2008/50 dal 2008 ad almeno il 2016. Inoltre, aggiunge come la Repubblica non abbia mai ottenuto, poiché mai richiesta, alcuna proroga alla data entro cui contenere i valori limite. Il superamento dei valori viene sanzionato in 27 aree geografiche: principalmente la pianura Padana, agglomerato di Roma, Palermo, area industriale della Puglia, Prato e altre.
Secondo lo Stato Italiano avvalersi dei valori giornalieri, o annuali, non fa testo. Questo poiché “l’esame storico dei dati di concentrazione dei composti nocivi indic[a] una progressiva, costante e sensibile riduzione dei livelli di concentrazione”. Insomma per la Repubblica gli interventi dovrebbero dipanarsi in un arco temporale ben più vasto di quello previsto dalle norme europee. Infine, sostiene che la colpa della presenza eccessiva di particolato non vada impuntata solo a sé. Ma alla necessità di seguire normative europee, contrastanti l’obiettivo dei valori limite, e la particolare conformazione orografica del territorio.
La Commissione risponderà che le difficoltà di alcune zone territoriali rientrano nel computo della legge e che lo Stato italiano poteva richiedere una proroga al raggiungimento dei valori. Cosa che invece non ha fatto. Inoltre valuta non pertinenti i paralleli con politiche europee contrastanti l’obbligo di intervenire sulla qualità dell’aria. Infine, conclude che una tendenza al ribasso “non può inficiare la constatazione dell’inadempimento ad esso imputabile”.
Lo Stato italiano infine si appella al fatto che i territori oggetto della violazione costituiscano solo il 17% del territorio nazionale.
Sentenza sull’articolo 13
La Corte stabilisce che il raggiungimento dei valori per alcuni anni non contrasta con la valutazione della violazione continuativa e sistematica. Poiché l’art. 2 punto 5 stabilisce che, una volta raggiunto, il valore limite non venga superato. Inoltre, l’UE considera già nella propria direttiva le difficoltà di alcuni territori, proponendo l’art. 22, o il manifestarsi di fenomeni particolari, art. 20 e 21.
Invece sull’argomento del territorio nazionale coinvolto (17%) la Corte stabilisce che “il superamento dei valori limite fissati per il PM10, anche in un’unica area, sia di per sé sufficiente a dimostrare una violazione dell’articolo 13”.
Violazione dell’articolo 23
La Corte ha contestato all’Italia la violazione dell’articolo 23 poiché non ha stabilito Piani capaci di far rientrare i valori limite del PM10 nel “più breve possibile”. Inoltre la Corte si è appellata alla mancanza di alcune informazioni, da inserire obbligatoriamente.
Le argomentazioni dell’Italia vertevano sulla necessità di accordare gli interventi a principi di proporzionalità, sostenibilità e libertà individuali.
Ciò viene considerato dalla Corte come un modo dello Stato per rinviare sine die i piani tesi alla salubrità dell’aria.
Sentenza sull’articolo 23
La sentenza stabilisce come l’Italia non abbia stabilito piani adeguati alla soluzione ambientale. Inoltre aggiungendovi ritardi nella comunicazione delle informazioni e una continua violazione negli anni dei limiti. Ad esempio i piani di Emilia e Toscana prevedevano come termine il 2020, Veneto e Lombardia il 2025 e il Piemonte il 2030.
I valori limite del 2010 e del 2017 sono quasi uguali e in alcune zone si sono raggiunti valori doppi o tripli a quelli autorizzati.
Poiché l’Italia non ha rispettato i limiti sull’inquinamento sarà sottoposta a sanzioni.